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Facoltà di Scienze Politiche - Università di Trieste

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Facoltà di Scienze Politiche - Università di Trieste > Regolamenti  

Regolamenti

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a. Tesi di laurea triennali
Regolamento delle tesi di laurea per i Corsi di laurea triennali

Art. 1 Definizione della prova finale

1. In conformità con quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo e dei Corsi di Laurea triennali in Scienze Politiche, Scienze Internazionali e Diplomatiche, Scienze dell’Amministrazione, Scienze Sociali e Sociologia per il Territorio e lo Sviluppo, il titolo di studio del Corso di Laurea triennale è conferito previo superamento di una prova finale.

2. Le modalità di svolgimento della prova finale, consistente nella presentazione da parte dello studente di un elaborato scritto o multimediale (su supporto magnetico CD-ROM) che per i presenti Corsi di Laurea viene definito “Tesi di laurea triennale”, sono disciplinate dal presente Regolamento interno.

3. I CFU attribuiti alla prova finale sono definiti nei rispettivi Piani di Studio previsti per i Corsi di Laurea.

Art. 2 Procedura di assegnazione della tesi

1. L’argomento della tesi deve essere concordato con un docente che assume il ruolo di relatore. Relatore può essere qualsiasi docente (ordinario, associato o affidatario) titolare di un insegnamento ufficiale per il quale lo studente ha acquisito dei CFU nel corso degli studi ed è presente nell’ordinamento della Facoltà.

2. Qualora l’argomento della tesi si riferisca ad un insegnamento a scelta libera di norma previsto nel piano di studi e tale insegnamento è stato scelto in Corsi di Laurea diversi da quelli attivati dalla Facoltà di Scienze Politiche, lo studente è tenuto a presentare una motivata richiesta alla Presidenza per sostenere la tesi di laurea nell’insegnamento prescelto. In deroga alla presente disposizione, è consentito discutere la tesi di laurea in un insegnamento nel quale lo studente non abbia sostenuto l’esame, ma che il medesimo sia impartito nell’ambito delle attività didattiche della Facoltà e fa parte dello stesso settore scientifico-disciplinare di un insegnamento presente nel piano di studi.

3. Ogni relatore assegna la tesi di laurea dopo aver preso visione del piano di studi seguito dallo studente al fine di valorizzare i suoi interessi culturali e/o professionali. Nel caso lo ritenesse opportuno, il relatore può proporre un correlatore anche non italiano, purché nominato Cultore della materia, particolarmente esperto sull’argomento trattato nella tesi. Questi assisterà il relatore nella fase preparatoria e fornirà la sua valutazione alla Commissione prima della formulazione del voto. Il nominativo dell’eventuale correlatore dovrà essere indicato accanto a quello del relatore sul modulo predisposto dalla Segreteria Studenti.

Art. 3 Requisiti minimi della tesi

1. L’elaborato scritto non potrà essere composto da meno di 40 cartelle, con un elenco di fonti e/o bibliografia.

2. La tesi di tipo multimediale (su supporto magnetico CD-ROM) dovrà essere accompagnata da una presentazione di almeno una quindicina di cartelle e con il frontespizio previsto per gli elaborati scritti.

3. Ai sensi dell’articolo 271 del Testo Unico, la tesi deve essere scritta in lingua italiana, fatta salva l’applicazione di Convenzioni internazionali e quanto previsto dalle fonti comunitarie.

Art. 4 Voto di curriculum e finale

1. Il voto di curriculum rappresenta la base per la votazione finale. La ripartizione didattica provvede a calcolare la media in centodecimi degli esami sostenuti, ponderando i punteggi conseguiti con i relativi crediti e senza tener conto degli eventuali esami privi di votazione (CFU previsti nella sezione F del nuovo ordinamento).

2. Alla media così ottenuta vengono sommati, per ogni lode conseguita negli esami di profitto, punti 0,33/110. La media finale di curriculum viene arrotondata all’unità, per difetto qualora il punteggio abbia decimali inferiori a 0,50 e per eccesso qualora il punteggio abbia decimali pari o superiori a 0,50.

3. Qualora il candidato si laurei entro la sessione straordinaria del suo ultimo anno di corso regolare oppure del primo anno di fuori corso (o ripetente) gli verranno aggiunti rispettivamente 2 o 1 punto.

4. Sulla base dei requisiti della tesi la Commissione  dispone da un minimo di 1/110 ad un massimo di 5/110 da assegnare alla prova finale; la Commissione  ha la possibilità di arrotondare il punteggio finale nel caso in cui la somma complessiva raggiunga i 99/110 o 109/110.

5. Dopo la discussione della tesi, il relatore propone alla Commissione  il voto finale, che viene deliberato a maggioranza semplice.

6. Per il riconoscimento della lode il relatore deve presentare la proposta motivata alla Presidenza almeno dieci giorni prima dell’esame di laurea. La decisione da parte della Commissione circa il conferimento della lode deve essere unanime, salvo motivazione scritta per l’eventuale voto dissenziente.

Art. 5 Commissioni di laurea

1. Le commissioni di tesi sono formate da almeno 7 membri con diritto di voto, secondo le vigenti disposizioni di legge, e sono presiedute da un professore ordinario o straordinario, designato dalla Presidenza.

2. Salvo esigenze motivate della Facoltà la Commissione di laurea è di norma unica.

Art. 6 Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del Consiglio di Facoltà.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento e non disciplinato da norme specifiche, spetta al Consiglio dettare le disposizioni necessarie.

MODIFICHE APPORTATE DAL CONSIGLIO DI FACOLTA'
1.
" L’argomento della tesi deve essere concordato con un docente che assume il ruolo di relatore. Relatore può essere qualsiasi docente (ordinario, associato, affidatario o contrattista) titolare di un insegnamento ufficiale attivato dalla Facoltà (di Gorizia per i Corsi di Laurea goriziani e di Trieste per i Corsi di laurea triestini)."
2.
Regolamento per le tesi di laurea in lingua straniera:
 Agli studenti laureandi in uno dei corsi di laurea Magistrali o Specialistici offerti dalla Facoltà è permesso elaborare la tesi di laurea in lingua straniera.
 Il Docente relatore è responsabile in merito alla conoscenza della lingua straniera da parte del candidato, conoscenza da accertare con:
• Conoscenza come madre lingua
• Attestazioni di conoscenza linguistica rilasciate da primari istituti
• Esperienze di studio all’estero
 E’ obbligatorio presentare un abstract della tesi in lingua italiana.
 Il frontespizio della tesi deve essere in lingua straniera e in lingua italiana.
 L’eventuale  discussione in lingua straniera è decisa a maggioranza dalla commissione di laurea.
b. Tesi di laurea specialistica
Regolamento delle tesi di laurea per i Corsi di laurea specialistica

Art. 1
II presente regolamento disciplina la procedura di assegnazione e valutazione delle tesi per i Corsi di laurea specialistica.

Art. 2
Il relatore, scelto dallo studente fra i professori di ruolo, ricercatori e docenti a contratto, assegna la tesi di laurea dopo aver preso visione del piano di studi seguito dallo studente ed in sintonia con i suoi interessi culturali e/o professionali.

L'argomento della tesi deve essere attinente ad una materia prevista nel Piano di studi dello studente, salvo motivate eccezioni approvate dal Consiglio di Facoltà.

Il relatore sceglie il correlatore che coadiuva lo studente nella preparazione della tesi e lo aiuta a stimolare uno spirito di critica.

Art. 3
Ai fini della valutazione finale saranno presi in considerazione i seguenti requisiti di contenuto e di forma: la vastità e profondità di analisi della letteratura esistente sull'argomento, la robustezza dell'impianto teorico, la difficoltà di reperimento e/o di elaborazione delle informazioni e delle fonti originali, il rigore della metodologia usata, l’originalità delle argomentazioni svolte, l’impianto espositivo adeguato, la capacità del candidato di sintesi e di esposizione dei principali concetti presenti nei testi affrontati, il linguaggio pertinente alla disciplina e la bibliografia che dimostri una conoscenza adeguata dell'argomento.

Art. 4
II “voto finale” da attribuire al candidato è dato dalla somma del “voto di curriculum”, del “voto aggiuntivo” e del “voto di tesi”.

II “voto di curriculum” è pari alla media ponderata dei voti degli esami di profitto.

Il “voto aggiuntivo” deriva dal numero di lodi conseguite negli esami di profitto e dal tempo impiegato per laurearsi. Per il calcolo del “voto aggiuntivo” il punteggio della lode è di 0,33, la laurea nell'anno di corso vale 1 punto e la laurea nel primo anno di fuori corso 0,50.

Il “voto di tesi” deriva dalla valutazione del lavoro di tesi e dalla sua discussione.
Dopo la discussione della tesi il relatore propone alla Commissione il “voto di tesi” da attribuire al candidato, che viene approvato a maggioranza semplice. Il “voto di tesi” può variare da 0 a 10.

II “voto finale” viene arrotondato all'unità, per difetto qualora il punteggio abbia decimali inferiori a 0,50 e per eccesso qualora il punteggio abbia decimali pari o superiori a 0,50.

La Commissione può attribuire al massimo 1 ulteriore punto nel caso che il "voto finale" raggiunga il punteggio di 99/110 o 109/110.

Per l'attribuzione della lode il relatore ed il correlatore devono presentare una relazione scritta alla Commissione di laurea. La concessione della lode è deliberata all'unanimità dalla Commissione.

Art. 5
Le commissioni di tesi sono formate da 7 membri con diritto di voto, secondo le vigenti disposizioni di legge e degli ordinamenti didattici.


Allegato al Regolamento di tesi di laurea specialistica.

Per gli studenti iscritti ad una laurea magistrale con debiti formativi, con 180 o più CFU convalidati, la media ponderata sarà calcolata soltanto sugli esami di profitto sostenuti nell’ambito del Corso di laurea magistrale. Tale modalità di calcolo della media ponderata viene applicata anche nell’ambito della convenzione con il Comando Generale della Guardia di Finanza.

Dal calcolo della media ponderata vengono sempre esclusi gli esami sostenuti o convalidati come lettera F. Non si tiene conto del voto di laurea o finale conseguito nella triennale o quadriennale. L’argomento della tesi deve essere attinente ad una materia prevista nel Piano di studi, salvo motivate eccezioni approvate dal Consiglio di Facoltà.

Per materie previste nel Piano di studi si intende quelle riferite sia ai corsi di cui lo studente ha sostenuto gli esami di profitto nell’ambito del Corso di laurea magistrale sia ai corsi (obbligatori o a scelta) di cui non ha sostenuto gli esami, ma previsti ed attivati nell’ambito del piano di studi dei corsi triennali e magistrali.

Per quanto concerne l’argomento della tesi si tenga inoltre in considerazione quanto segue:

1. Nel caso del candidato che abbia conseguito la laurea triennale in una classe diversa da quelle istituite dalla Facoltà (e con qualsiasi ammontare di CFU convalidati) si può accettare o proporre l’approfondimento dell’argomento trattato nella prova finale o nell’elaborato della laurea triennale, purché come argomento rientri in un corso (obbligatorio o a scelta) attivato previsto dai piani di studi della Facoltà.

2. Nel caso del candidato che abbia conseguito la laurea quadriennale si può accettare o proporre, qualora possibile, l’approfondimento dell’argomento trattato nella tesi quadriennale, purché come argomento rientri in un corso (obbligatorio o a scelta) attivato previsto dai piani di studi della Facoltà. Ciò vale anche nel caso che il candidato abbia presentato come prova finale della laurea triennale un elaborato tipo tesi quadriennale.

MODIFICHE APPORTATE DAL CONSIGLIO DI FACOLTA'
1.
" L’argomento della tesi deve essere concordato con un docente che assume il ruolo di relatore. Relatore può essere qualsiasi docente (ordinario, associato, affidatario o contrattista) titolare di un insegnamento ufficiale attivato dalla Facoltà (di Gorizia per i Corsi di Laurea goriziani e di Trieste per i Corsi di laurea triestini)."
2.
Regolamento per le tesi di laurea in lingua straniera:
 Agli studenti laureandi in uno dei corsi di laurea Magistrali o Specialistici offerti dalla Facoltà è permesso elaborare la tesi di laurea in lingua straniera.
 Il Docente relatore è responsabile in merito alla conoscenza della lingua straniera da parte del candidato, conoscenza da accertare con:
• Conoscenza come madre lingua
• Attestazioni di conoscenza linguistica rilasciate da primari istituti
• Esperienze di studio all’estero
 E’ obbligatorio presentare un abstract della tesi in lingua italiana.
 Il frontespizio della tesi deve essere in lingua straniera e in lingua italiana.
 L’eventuale  discussione in lingua straniera è decisa a maggioranza dalla commissione di laurea.
c. Tesi di laurea del vecchio ordinamento
L’esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su di un argomento attinente ad uno degli insegnamenti superati dal candidato.

Per essere ammessi all’esame di laurea si consiglia vivamente di seguire le norme e le procedure contenute nella Guida dello studente dell’Università di Trieste.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, in via sperimentale, la procedura di assegnazione, redazione e valutazione delle tesi di laurea.

Art. 2 (Procedura di assegnazione della tesi)

1. Ogni professore ufficiale assegna la tesi di laurea dopo aver preso visione del piano di studi seguito dallo studente ed in sintonia con i suoi interessi culturali e/o professionali.

2. D’intesa tra il docente e lo studente viene concordata la scelta tra due diversi tipi di tesi da svolgere: (a) tesi compilativa, o (b) tesi di ricerca.

Art. 3 (Tipi di tesi)

1. La tesi può essere compilativa o di ricerca.

2. La tesi compilativa deve presentare i seguenti requisiti minimi: un impianto espositivo adeguato, una scrittura che dimostri le capacità del candidato di sintesi e di esposizione dei principali concetti presenti nei testi affrontati, con linguaggio pertinente alla disciplina; una bibliografia che dimostri una conoscenza adeguata dell’argomento. Nel corso della predisposizione della tesi compilativa è data Facoltà allo studente di accedere al percorso delle tesi di ricerca, purché siano soddisfatte tutte le condizioni previste al riguardo.

3. La tesi di ricerca presenta i seguenti requisiti: vastità e profondità di analisi della letteratura esistente sull’argomento; robustezza dell’impianto teorico; difficoltà di reperimento e/o di elaborazione delle informazioni originali; originalità delle argomentazioni svolte; rigore della metodologia usata. Nel corso della loro predisposizione, le tesi di ricerca possono venire riclassificate in tesi compilative d’intesa tra il docente e lo studente laureando.

Art. 4 (Discussione e voto)

1. Dopo la discussione della tesi, il relatore propone alla commissione il voto finale, che viene deliberato a maggioranza semplice. Alla tesi compilativa viene confermato il voto curriculare di partenza, al massimo aumentato di tre punti.

2. Dopo un’approfondita discussione dell’elaborato, il voto delle tesi di ricerca viene proposto dal relatore, deve trovare il giudizio favorevole del correlatore e la maggioranza qualificata (5/7) dei membri della commissione giudicatrice.

3. Fino a 6 punti vale la procedura indicata al precedente comma. Per gli ulteriori riconoscimenti, con un voto di tesi da 6 a 11 punti e la lode, attribuibili alle sole tesi di ricerca, si prevede il seguente iter:

a) la proposta del relatore deve essere consegnata alla Presidenza della Facoltà 30 giorni prima della data dell’esame di laurea;

b) nella proposta del relatore devono essere indicati due correlatori, che debbono essere docenti universitari; ricercatori, esperti della materia e/o cultori;

c) relatore e correlatori devono presentare una relazione scritta alla Presidenza di Facoltà almeno venti giorni prima della data dell’esame di laurea;

d) la valutazione deve essere unanime, salvo motivazione scritta per l’eventuale unico voto dissenziente.

Art. 5 (Voto di curriculum)

1. Il voto di curriculum è calcolato moltiplicando la media dei voti degli esami di profitto per 110/30. Alla media così ottenuta vengono sommati, per ogni lode conseguita negli esami di profitto, punti 0,33/110. La media finale di curriculum viene arrotondata all’unità, per difetto qualora il punteggio abbia decimali inferiori a 0,50 e per eccesso qualora il punteggio abbia decimali pari o superiori a 0,50.

Art. 6 (Commissioni di laurea)

Si possono formare più commissioni di laurea che operano contemporaneamente. Le commissioni di tesi sono formate da 7 membri con diritto di voto, secondo le vigenti disposizioni di legge, e sono presiedute da un professore ordinario designato dalla Presidenza.

Art. 7 (Disposizioni transitorie e finali)

1. E’ prevista una fase transitoria della durata di 12 mesi, tranne per l’art. 6 che entra in vigore immediatamente.

2. Il presente regolamento entra in vigore, per la restante parte, a partire dalla sessione autunnale dell’anno accademico 1997-98 solo per gli studenti che richiedano la tesi a partire dal 1° novembre 1998 e per tutti coloro che ne facciano richiesta.

3. Nella sessione estiva 1998-99, gli studenti che hanno richiesto la tesi prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, e comunque entro il 1° novembre 1998, possono chiederne motivata deroga.

4. Dalla sessione autunnale dell’anno accademico 1998-99 il presente regolamento ha piena vigenza.

5. Dopo due anni dall’entrata in vigore del regolamento il Consiglio di Facoltà procederà a valutarne l’efficacia.

6. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente regolamento.
d. Suggerimenti per stesura Tesi
Si invitano gli studenti che devono compilare la propria tesi di laurea a leggere i seguenti materiali suggeriti o forniti dai docenti.

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Materie del prof. Roberto Scarciglia

http://www.sp.units.it/Moduli/Guidatesi.pdf

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Materie del prof. Fabio Fossati

http://www.sp.units.it/Docenti%20Materiali/FOSSATI/TesistiFossati.doc

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Materie del prof. Giovanni Delli Zotti

http://www.dsu.units.it/dellizotti/Tessarin10reg.pdf
http://www.dsu.units.it/dellizotti/DZ00_Redaztesi.pdf

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e. Crediti per attività formative e per attività di relazione
ATTENZIONE: I CREDTI F RIGUARDANTI ECDL  NON VANNO CHIESTI IN QUANTO COMUNICATI DIRETTAMENTE DALLO CSIA ALLA SEGRETERIA MENTRE PER I PERIODI DI STUDIO ALL'ESTERO RIVOLGERSI DIRETTAMENTE ALLA SEGRETERIA STUDENTI.

1. Le attività per le quali possono essere attribuiti crediti formativi “lettera F” devono avere carattere di “relazione” o di “formazione”, secondo l’art. 10, comma f, Decreto 03/11/1999, n. 509.

2. Sono “attività di relazione” quelle che non prevedono il superamento di una prova di verifica del percorso svolto, sia esso di tipo attitudinale o cognitivo. Le attività di relazione riconosciute sono: tirocini di formazione e orientamento; sostegno e tutorato in ambito didattico; volontariato; attività nell’ambito associativo e dei gruppi; attività nell’ambito delle organizzazioni nei partitiche e sindacali; attività nell’ambito delle organizzazioni non governative; attività nell’ambito delle organizzazioni internazionali.

a) Le attività di relazione per le quali si richiede l’attribuzione di crediti devono essere certificate da un referente dell’ambito in cui esse si sono svolte. Tale certificazione deve recare indicazioni circa la durata dell’attività e il suo contenuto.

3. Sono “attività di formazione” quelle che prevedono il superamento di una prova di verifica del percorso svolto, sia essa di tipo attitudinale o cognitivo, e/o una relativa certificazione dei contenuti delle stesse attività. Le “attività di formazione”riconosciute sono: corsi di formazione linguistica o culturale; corsi di alfabetizzazione digitale e di informatica; corsi di formazione post-universitaria (master, “scuole estive, soggiorni di studio guidati); frequenza a seminari di studio, convegni e conferenze, sia universitari che extra-universitari.

a) le attività di formazione svolte per e per le quali si richiede l’attribuzione di crediti devono essere accompagnate dalla loro relativa certificazione, rilasciata dal soggetto formatore. Tale certificazione deve recare indicazioni circa la durata e il contenuto dell’attività.

4. Possono essere riconosciuti crediti riferiti esclusivamente ad “attività di relazione” e/o ad “attività di formazione”, come precedentemente definite, svolte entro il percorso di laurea di base e/o magistrale, vale a dire svolte nel periodo tra l’iscrizione al corso di laurea base e/o magistrale e il conseguimento del titolo, oppure per “attività di relazione” e/o attività di formazione” svolte entro i ventiquattro mesi precedenti l’iscirizone a un corso di laurea base e/o magistrale.

5. Le “attività di relazione” e/o “attività di formazione” devono risultare congrue con uno o più degli ambiti di studio previsti dal Corso di Laurea di base e/o magistrale seguito dal richiedente. Tale congruità è verificata dal Consiglio di Facoltà con apposite deliberazioni, viste anche le certificazioni fornite dal richiedente, in base a quanto stabilito più sopra ai punti 2 sub a) e 3 sub a). il Consiglio di Facoltà, su indicazione della Presidenza, può delegare uno o più dei componenti per lo svolgimento delle istruttorie relative alle richieste di attribuzione dei crediti. Tale delega ha durata biennale e non è rinnovabile prima che sia trascorso un biennio dalla sua scadenza.

6. Vengono attribuiti fino ad un massimo di 12 CFU, qualora previsti nei piani di studio dei Corsi di Laurea di base e/o magistrale.

7. Il presente regolamento entra in vigore il 01/07/2006.

PROCEDURA:

Al fine di ottenere il riconoscimento dei crediti F, lo studente deve presentare al Centro servizi della Sede del Corso di Laurea (Trieste o Gorizia) ALMENO TRE MESI PRIMA RISPETTO ALLA DATA DI LAUREA una domanda in carta semplice (scaricabile dal sito di Facoltà alla voce: Modulistica) allegando copie delle documentazioni. Fatte salve particolari esigenze la domanda va presentata per il numero totale di crediti F presente in piano di studi.

Di eventuali documenti certificanti attività privi della domanda il centro servizi non terrà conto e non risponderà dell'eventuale smarrimento.

LO STESSO MODULO DEVE ESSERE INVIATO ANCHE IN FORMA ELETTRONICA ALL'INDIRIZZO CENTRO.SERVIZI@SP.UNITS.IT

Si comunica che la documentazione comprovante attività per cui si chiede il riconoscimento dei crediti f (lettorati, conferenze, seminari, ...) deve essere custodita dagli studenti richiedenti.

OPPORTUNITA' CREDITI F
- Corsi di orientamento e formazione del Sevizio Bibliotecario di Ateneo http://www.biblio.units.it/pageview?pid=128
f. Propedeuticità degli esami
Le propedeuticità consigliate tra i vari corsi di laurea - vecchio e nuovo ordinamento - sono le seguenti:

Diritto privato propedeutico a: Diritto del lavoro, Diritto amministrativo, Diritto ecclesiastico comparato, Diritto commerciale, Diritto privato comparato, Diritto internazionale privato;

Economia politica propedeutico a: Politica economica, Economia internazionale, Scienza delle finanze, Economia dello sviluppo, Economia industriale, Economia del lavoro;

Istituzioni di diritto pubblico propedeutico a: Diritto amministrativo, Diritto del lavoro, Diritto costituzionale italiano e comparato, Diritto internazionale, Diritto delle comunità europee, Diritto dei paesi socialisti, Diritto canonico, Istituzioni di diritto e procedura penale, Contabilità di Stato, Diritto tributario, Diritto regionale, Organizzazione internazionale;

Scienza della politica propedeutico a: Partiti politici e gruppi di pressione, Scienza dell’amministrazione, Politica comparata;

Sociologia propedeutico a: tutte le Sociologie specialistiche, Sistemi sociali comparati;

Statistica propedeutico a: Statistica economica;

Storia moderna propedeutico a: Storia contemporanea, Storia delle dottrine politiche, Storia del trattati e politica internazionale, Storia del diritto italiano, Storia della Venezia Giulia, Storia ed istituzioni dell’Asia, Storia ed istituzioni dell’Africa, Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici, Storia dell’impero ottomano, Storia ed istituzioni dell’Europa orientale, Storia economica.

Inoltre:

Diritto internazionale propedeutico a: Diritto delle Comunità europee, Organizzazione internazionale;

Politica economica propedeutico a: Economia internazionale, Scienza delle finanze, Economia dello sviluppo, Economia industriale, Economia del lavoro;

Statistica propedeutico a: Economia politica, Metodologia e tecnica delle ricerche sociali, Psicologia sociale, Psicologia del lavoro;

Storia contemporanea propedeutico a: Storia della Venezia Giulia, Sistema politico italiano, Scienza dell’amministrazione, Partiti politici e gruppi di pressione, Politica comparata.
g. Calcolo del punteggio di laurea
Utile programma in Excel realizzato dal prof. Giovanni Delli Zotti per il calcolo del punteggio di laurea (vecchio e nuovo ordinamento). Si consiglia di non aprire direttamente il file ma di scaricarlo prima sul pc.

http://www.sp.units.it/documenti/PunteggioLaurea.xls

Si ricorda comunque allo studente che il punteggio finale utilizzato in sede di laurea viene calcolato e fornito esclusivamente dagli uffici di segreteria.
h. Nomina di Cultori della materia
a) I docenti titolari o affidatari di insegnamenti possono proporre la nomina di non oltre due cultori della materia per anno accademico.

I docenti strutturati possono raggiungere il numero di cinque cultori afferenti alle materie di cui sono titolari o affidatari.

b) Requisito minimo per essere nominati cultori è il possesso di una Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) oppure di una Laurea Magistrale, con tesi di laurea sostenuta nel settore scientifico disciplinare – o settore affine- per cui è chiesta la nomina.

Gli aspiranti cultori devono inoltre possedere anche uno dei seguenti requisiti:

- voto di laurea non inferiore a 110 su 110;

- oppure abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca o frequentino i corsi di dottorato nel medesimo settore scientifico disciplinare o settore affine rispetto a quello per cui viene richiesta la nomina;

- la pubblicazione di articoli o saggi attinenti al settore per cui viene richiesta la nomina o settore affine;

- esperienza professionale adeguata in settori professionali che abbiano attinenza con il settore scientifico disciplinare o affine per cui viene richiesta la nomina.

c) Salvo restando che la nomina, nel suo suo significato simbolico e di titolo curriculare per l’interressato, non ha scadenza e può essere esplicitamente tolta dalla Facoltà solo per gravi motivi di opportunità (come ad esempio la subentrata indegnità del soggetto nominato), il ruolo effettivamente attivo dei cultori sarà certificato dai singoli docenti, che forniranno alla Presidenza una lista di non più di cinque loro collaboratori, peraltro modificabile in ogni momento, a discrezione del docente;

d) I cultori attivi, secondo tale lista, possono utilizzare gli uffici dei rispettivi docenti di riferimento (questo nell’ovvio rispetto della vita dei Dipartimenti, con modalità da concordare fra i docenti e i Direttori), collaborare all’attività didattica dei docenti e alla realizzazione delle tesi di laurea, partecipare alle commissione d’esame e di laurea.
i. Codice etico
CODICE ETICO

(approvato dal Consiglio di Facoltà il 13 dicembre 2006)

PREAMBOLO

La Facoltà di Scienze Politiche formula un Codice etico, ovverosia un Codice di comportamento, nell’intento di affermare il suo impegno istituzionale nella difesa della libertà e dignità delle persone che in essa e per essa operano, vale a dire del personale docente e del personale amministrativo e tecnico-amministrativo, in seguito denominati Membri della Facoltà. Allo stesso tempo, la Facoltà di Scienze Politiche e i suoi Membri con il presente Codice assumono l’impegno ad assicurare un comportamento responsabile nei confronti di coloro verso i quali rivolgono le loro funzioni, vale a dire gli studenti, le altre istituzioni con le quali essa interagisce, le organizzazioni e i gruppi sociali extra-universitari che ad essi si rapportano, in seguito denominati Utenza.
La Facoltà di Scienze Politiche bandisce ogni pregiudizio e discriminazione e s’impegna a vigilare affinché nessuno dei suoi Membri metta in atto comportamenti che risultino o possano essere interpretati come lesivi della dignità individuale, dei diritti individuali, dell’integrità professionale, e di vilipendio nei confronti di altre istituzioni o organizzazioni, o in generale nei confronti della sua Utenza. I principi generali enunciati in questo Codice non sostituiscono, non si aggiungono, né intendono supplire le disposizioni di legge valevoli nell’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana, ma forniscono criteri di condotta ai quali i Membri della Facoltà intendono ispirarsi.
Per ciò che concerne le eventuali sanzioni nei confronti delle parti che si rendessero responsabili di violazioni al presente Codice, il Consiglio di Facoltà rinvia all’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana e alla normativa di Ateneo.

ARTICOLO 1
L’insegnamento e la didattica

La Facoltà di Scienze Politiche di Trieste promuove la ricerca e l’insegnamento liberi, senza finalità confessionali, politiche o ideologiche e nel rispetto delle identità molteplici. La Facoltà di Scienze Politiche s’impegna a creare un ambiente nel quale trovino dimora gli ideali di libertà e di autonomia individuale. Inoltre, essa vuole difendere l’eccellenza nell’insegnamento e nella ricerca, incoraggiando le professionalità al suo interno e stimolando la più ampia esplorazione intellettuale e il perseguimento della conoscenza. A tal fine, i Membri della Facoltà di Scienze Politiche di Trieste s’impegnano a vigilare affinché nel loro reclutamento e nel loro progresso di carriera non vengano fatti valere privilegi di qualsiasi sorta o legami familiari e personali.

ARTICOLO 2
La  conoscenza e la ricerca scientifica

La Facoltà di Scienze Politiche di Trieste difende la libertà di ricerca dei suoi docenti, facilitandone le iniziative e cooperando con le strutture scientifiche di loro afferenza. La Facoltà di Scienze Politiche di Trieste, in quanto istituzione che organizza la didattica e sorveglia sulla sua qualità, riconosce allo stesso tempo che il corpo docente è impegnato con uguali energie nella ricerca scientifica e nell’avanzamento della conoscenza. La qualità della didattica e la sua eccellenza dipendono dall’avanzamento della ricerca scientifica e della conoscenza e, pertanto, la Facoltà di Scienze Politiche di Trieste riconosce, valorizza e intende facilitare lo sforzo che il suo corpo docente profonde in tali direzioni.

ARTICOLO 3
Doveri del corpo docente

La Facoltà di Scienze Politiche di Trieste e la componente docente tra i suoi Membri s’impegnano, nel rispetto dei limiti posti dal calendario accademico,

- a svolgere coscienziosamente il loro compito didattico;
- a fornire sostegno continuo e puntuale agli studenti, anche fuori dell’orario delle lezioni;
- a condividere con le strutture amministrative, con la Giunta di Facoltà e con la Presidenza della Facoltà il carico gestionale e organizzativo della stessa, nei limiti delle proprie competenze e capacità;
- ad attenersi alle decisioni di carattere organizzativo della didattica, senza avanzare richieste di favori o di riconoscimenti individuali, che rechino disagio ad altri Membri o all’Utenza della Facoltà.

I docenti della Facoltà sono dunque tenuti a collaborare affinché le decisioni di carattere organizzativo prese dagli organi di facoltà, incluso lo stesso Consiglio, siano poste in essere e raggiungano i loro obiettivi.

ARTICOLO 4
Doveri del corpo amministrativo

La Facoltà di Scienze Politiche di Trieste e la componente del personale amministrativo e tecnico-amministrativo tra i suoi Membri s’impegnano, nel rispetto dei limiti posti dal loro contratto di lavoro,

- a svolgere coscienziosamente il loro compito amministrativo e tecnico-amministrativo;
- a fornire sostegno continuo e puntuale all’utenza della Facoltà, nei limiti del loro orario di lavoro e in rapporto alle loro competenze professionali;
- a condividere con il corpo docente, con la Giunta di Facoltà e con la Presidenza della Facoltà il carico gestionale e organizzativo della stessa, nei limiti delle proprie competenze e capacità e nel rispetto degli impegni contrattuali;
- a non favorire nell’organizzazione della didattica richieste di favori o riconoscimenti individuali che rechino disagio ad altri Membri o all’Utenza della Facoltà.

Il personale amministrativo e tecnico-amministrativo della Facoltà è dunque tenuto a collaborare affinché le decisioni di carattere organizzativo prese dagli organi di facoltà, incluso lo stesso Consiglio, siano poste in essere e raggiungano i loro obiettivi.

ARTICOLO 5
Violenze e discriminazioni

La Facoltà di Scienze Politiche di Trieste bandisce e condanna qualsiasi forma di violenza o discriminazione a sfondo politico, ideologico, confessionale, razziale e sessuale, o qualsiasi condotta che possa risultare lesiva delle identità politiche, confessionali, razziali e sessuali, secondo le prescrizioni della Costituzione e delle Leggi della Repubblica Italiana.

ARTICOLO 6
Abusi di potere o di posizione

La Facoltà di Scienze Politiche di Trieste bandisce e condanna qualsiasi abuso di potere o di posizione. Sono considerati fattispecie di tali abusi tulle le azioni mediante le quali Membri della Facoltà si servano del loro potere e della loro posizione per recare danno materiale o morale alla Utenza o ad altri Membri. I Membri della Facoltà abusano di potere o di posizione, nei loro rapporti e nelle loro relazioni con l’Utenza:

- utilizzando la loro posizione e il loro ruolo per ottenere prestazioni e condotte, qualunque esse siano, diverse da quelle finalizzate all’insegnamento e alla ricerca;
- utilizzando la loro posizione e il loro ruolo per ottenere prestazioni e condotte finalizzate all’insegnamento e alla ricerca, ma mediante pressioni, minacce o ricatti, e comunque in presenza di un rifiuto;
- ricevendo o scambiando favori personali;
- ricevendo o scambiando prestazioni sessuali;
- ricevendo o scambiando denaro per prestazioni che invece rientrano nelle loro funzioni istituzionali;
- favorendo persone ad essi legate da relazione di parentela o di amicizia, oppure avvantaggiando parti ad essi legati da interessi extra accademici;
- utilizzando le strutture, le attrezzature e gli spazi della Facoltà per usi impropri o personali, oppure per esercitare attività estranee alle loro funzioni accademiche;
- consentendo l’accesso alle strutture e agli spazi della Facoltà, nonché l’impiego delle sue attrezzature, da parte di persone estranee ad essa, ad eccezione del personale di altra struttura Universitaria e accademica, a meno che non ve ne sia motivata ragione;.
- utilizzando la loro posizione e il loro ruolo per mettere in atto le condotte discriminatorie censurate dal precedente art. 5 del presente Codice, anche quando tali discriminazioni si riferiscano a persone, confessioni, istituzioni o organizzazioni che non si pongono in relazione diretta con i Membri della Facoltà;
- utilizzando la loro posizione e il loro ruolo per diffondere propaganda politica e/o sindacale, per fare opera di proselitismo religioso, per fomentare l’odio razziale e da discriminazione etnico-nazionale e sessuale, per incitare alla violenza contro persone e cose, siano o meno queste persone Membri e Utenza della Facoltà e queste cose patrimonio della Facoltà.

ARTICOLO 7
Consigliere di fiducia

La Facoltà di Scienze Politiche di Trieste istituisce il Consigliere di Fiducia, con elezione diretta da parte dei membri del Consiglio di Facoltà su proposta della Giunta di Facoltà integrata dai Rappresentanti degli Studenti. Il Consigliere di Fiducia resta in carica per tre anni e non può essere rieletto se non intercorra almeno un triennio dalla data della cessazione del suo ultimo incarico. Il Consigliere di fiducia può, fattane motivata richiesta al Consiglio di Facoltà e ottenutone l’assenso, istituire Commissioni d’inchiesta ad hoc, indicandone i componenti e fissando i limiti temporali della sua azione, che s’incarichino di affrontare casi di infrazione al presente regolamento. Terminata la sua istruttoria, la Commissione si scioglie e il Consigliere di fiducia riporta al Consiglio di Facoltà le sue conclusioni.

ARTICOLO 8
Azione del Consigliere di fiducia

Spetta al Consigliere di Fiducia raccogliere e vagliare le doglianze dei suoi Membri e della Utenza in merito a violazioni dei principi generali e di condotta indicati agli artt. 3, 4, 5 e 6 del presente Codice. In tali casi, il Consigliere di Fiducia segue la seguente procedura:

- informa la parte responsabile della doglianza raccolta a suo carico;
- informa la Presidenza della doglianza in oggetto;
- promuove la soluzione del caso, favorendo l’incontro tra le parti in causa e la ricomposizione tra di esse;
- qualora non vi fosse ricomposizione, informa il Consiglio di Facoltà, richiedendo se opportuno l’istituzione di una Commissione d’inchiesta, in base alle disposizioni del precedente art. 7 di questo Codice;
qualora sia stata istituita una Commissione d’inchiesta, al termine fissato dell’incarico di questa stessa, il Consigliere di fiducia riporta al Consiglio di Facoltà le sue conclusioni.

ARTICOLO 9
Azione del Consiglio di Facoltà

Qualora a seguito della procedura descritta all’art. 8 del presente Codice il Consiglio di Facoltà sia chiamato a valutare una sua violazione, così come essa risulta riportata dal Consigliere di fiducia, il Consiglio è tenuto a pronunciarsi:

- approvando documenti di censura a carico della parte responsabile di violazione del presente Codice;
- valutando l’opportunità di segnalare le violazioni al Garante di Ateneo e al Rettore, e sollecitando le misure disciplinari previste;
- rendendosi parte attiva, in eventuali procedimenti giudiziari in ambito civile e penale, nei confronti della parte responsabile di violazione.

Il consigliere di fiducia eletto nella seduta del Consiglio di Facoltà dell'11 aprile 2007 è il prof. FRANCO GOIO
l. Laboratori informatici
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LISSP (Laboratorio Studenti Scienze Politiche)
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Dotato di 6 Postazioni PC con software Microsoft Office, accesso a CD-ROM bibliografici ed accesso ad Internet.
P.le Europa 1, Primo piano, ala destra, stanza 116.
Aperto con il seguente orario: Lunedì- Giovedì: 9:00 - 17:00. Venerdì 9-13:00.
 
Regolamento del LISSP

Articolo 1:
L'accesso al Laboratorio Informatico Studenti della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Trieste, sito in I piano dell’ala destra dell’Edificio Centrale in Piazzale Europa n. 1 a Trieste,  di seguito indicato col termine LISSP , e la fruizione dei relativi servizi informatici comporta l'impegno a rispettare il presente Regolamento, oltre alle norme vigenti in materia di utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché i regolamenti delle reti esterne e dei nodi cui eventualmente ci si connetta.

Articolo 2:
L’uso del LISSP è consentito unicamente agli studenti iscritti alla Facoltà di Scienze Politiche ed unicamente a fini legati alla carriera accademica dello studente. L’orario di apertura del LISSP è:
dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 17
il venerdì dalle 9 alle 13

Articolo 3:
L’uso del LISSP e delle attrezzature in esso contenute richiede da parte degli utenti una serie di attenzioni speciali e in particolare:
- ogni account è protetto da password. L'utente ha l'obbligo di tenere la password segreta.
- nessun utente può far uscire o prelevare anche temporaneamente dal LISSP hardware, software, manuali o qualsiasi altro oggetto che appartenga alla sua dotazione (che coincide con ciò che egli vi ha trovato dentro).
¬- nessun utente può manomettere in alcun modo le apparecchiature, incluse le prese di connessione alla Rete Locale di Struttura, presenti nel LISSP. Il divieto si estende anche alla configurazione software dei PC in dotazione.
- ogni utente deve al termine della lezione lasciare la postazione pulita e in ordine, avendo cura di non dimenticare nulla nel LISSP.
 - all’interno del LISSP è necessario da parte di tutti un comportamento rispettoso del lavoro degli altri utenti e di coloro che si occupano della manutenzione.
- ogni utente del LISSP è tenuto a verificare all’inizio della sua sessione di lavoro che le attrezzature siano funzionanti e in ordine e, se si riscontrassero dei problemi, questi devono essere subito comunicati a centro.servizi@sp.units.it
- il chatting, l'invio di SMS, ecc. sono assolutamente vietati.

Articolo 4
E’ facoltà del personale docente e del personale tecnico amministrativo di Facoltà in caso di infrazione a questo regolamento, allontanare dal LISSP lo studente che se ne renda responsabile. In presenza di reiterate infrazioni allo studente potrà essere interdetto l’accesso al LISSP per un periodo minimo di un mese, ed il caso segnalato alla Presidenza  per i provvedimenti in merito.

Articolo 5
Per ogni evenienza non espressamente riportata nel presente regolamento, si applicano le norme previste dai codici civile e penale che nel caso specifico prevede:
-Art. 635. Danneggiamento.
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose, mobili o immobili
altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a
lire 600.000 . La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è
commesso (...) su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici (n.7 dell'art.625).
-Art. 635-bis. Danneggiamento di sistemi in informatici e telematici.
Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici
altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave
reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Riferimenti legislativi:
Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 – Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 – Decreto legge 27 luglio 2005, n.144 – Legge 31 luglio 2005 n. 155 – Decreto Ministero dell’Interno del 16 agosto 2005.


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Laboratorio informatico per la docenza IV piano
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Articolo 1:
L'accesso al Laboratorio Informatico 1 della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Trieste, sito in IV piano dell’ala sinistra dell’Edificio Centrale in Piazzale Europa n. 1 a Trieste,  di seguito indicato col termine Laboratorio , e la fruizione dei relativi servizi informatici comporta l'impegno a rispettare il presente Regolamento, oltre alle norme vigenti in materia di utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché i regolamenti delle reti esterne e dei nodi cui eventualmente ci si connetta.

Articolo 2:
L’uso del Laboratorio è tassativamente circoscritto alle  attività concernenti alla didattica.
Gli studenti possono entrare in laboratorio solo in presenza del docente. Il docente che intenda svolgere le proprie lezioni all’interno del laboratorio è tenuto a comunicarlo , entro un mese dall’inizio del semestre,  al Centro Servizi indicando il periodo di tempo e l’orario di utilizzo.

Articolo 3:
L’uso del laboratorio e delle attrezzature in esso contenute richiede da parte degli utenti una serie di attenzioni speciali e in particolare:
- ogni account è protetto da password. L'utente ha l'obbligo di tenere la password segreta.
- nessun utente può far uscire o prelevare anche temporaneamente dal laboratorio hardware, software, manuali o qualsiasi altro oggetto che appartenga alla sua dotazione (che coincide con ciò che egli vi ha trovato dentro).
- nessun utente può manomettere in alcun modo le apparecchiature, incluse le prese di connessione alla Rete Locale di Struttura, presenti nel laboratorio. Il divieto si estende anche alla configurazione software dei PC in dotazione.
- ogni utente deve al termine della lezione lasciare la postazione pulita e in ordine, avendo cura di non dimenticare nulla nel laboratorio.
 - all’interno del laboratorio è necessario da parte di tutti un comportamento rispettoso del lavoro degli altri utenti e di coloro che si occupano della manutenzione.
- ogni utente del laboratorio è tenuto a verificare all’inizio della sua sessione di lavoro che le attrezzature siano funzionanti e in ordine e, se si riscontrassero dei problemi, questi devono essere subito comunicati a centro.servizi@sp.units.it
- il chatting, l'invio di SMS, ecc. sono assolutamente vietati.

Articolo 4:
E’ facoltà del personale docente e del personale tecnico amministrativo di Facoltà in caso di infrazione a questo regolamento, allontanare dal laboratorio lo studente che se ne renda responsabile. In presenza di reiterate infrazioni allo studente potrà essere interdetto l’accesso al laboratorio per un periodo minimo di un mese, ed il caso segnalato alla Presidenza  per i provvedimenti in merito.

Articolo 5:
Per ogni evenienza non espressamente riportata nel presente regolamento, si applicano le norme previste dai codici civile e penale che nel caso specifico prevede:
-Art. 635. Danneggiamento.
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose, mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire 600.000 (1). La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso (...) su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici (n.7 dell'art.625).
-Art. 635-bis. Danneggiamento di sistemi in informatici e telematici.
Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.


(1) Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213:  “A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative e' tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato”.

m. Esami non attivi
Per sostenere esami non attivi nell'anno accademico corrente  ma presenti nel proprio piano di studi è necessario richiedere la nomina di una Commissione Presidenziale. L'istanza va presentata utilizzando l'apposito modulo (reperibile sul sito web di facoltà al link "modulistica") presso lo sportello studenti almeno un mese prima rispetto alla presunta data d'esame.
http://www.sp.units.it/Moduli/commissionePresidenziale.doc